TEMPIO DEL LUPO – COMUNITA’ ETENISTA ITALIANA


Art. 1: DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita con atto scritto e con riferimento all’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana ed in
base agli artt. 36 e segg. del Codice Civile, alle norme in materia di Enti Associativi, ai sensi del Decreto
Legislativo 4 Dicembre 1997 n°460 e alla Disciplina delle Associazioni Culturali e di Promozione Sociale di
cui alla legge n°383/2000 del 7 Dicembre 2000, una associazione operante nell’ambito della ricerca etica e
spirituale, che assume la denominazione di Tempio del Lupo – Comunità Etenista Italiana.
l’associazione ha sede legale attualmente e fino a nuova delibera del comune di Trento (TN) in località Baselga
del Bondone via della Villa di Baselga 24. la sua durata è illimitata e non ha fini di lucro. L’associazione potrà
comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche estero. con delibera del Consiglio
Direttivo, con ratifica dell’assemblea generale, possono essere istituite diverse sedi operative e può essere
modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Art 2: FINALITA’ E AMBITO Di ATTUAZIONE
L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità culturale, sociale, civile e con finalità di ricerca etica e
spirituale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro è nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati. Essa è apartitica, senza discriminazioni razziali o sociali, può affiliarsi ad altri organismi che, animati
dagli stessi ideali, si adoperano per il loro perseguimento. l’associazione si ispira al valore dell’associazionismo
liberamente costituito e alle sue molteplici attività come espressione di partecipazione e solidarietà. Si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il
perseguimento dei fini istituzionali senza scopo di lucro. L’associazione nasce dall’unione spontanea di persone
che, condividono interessi spirituali e di ricerca, intendono volontariamente e sperimentalmente seguire un
sistema di vita armonico e naturale, basato sulla fratellanza, l’amicizia, Il buon senso, attraverso la fiducia, il
rispetto, la chiarezza e la solidarietà reciproci, volta la formazione di individui autonomi, i cui rapporti reciproci
siano regolati dalla conoscenza e dalla coscienza, in piena Armonia con l’ambiente.
l’associazione si propone di promuovere lo studio e la ricerca, di gestire iniziative Tese alla conoscenza,
informazione e promozione nonché quanto necessario per migliorare la qualità della vita. A tal fine si propone
inoltre di promuovere la conoscenza e la pratica di tutte quelle attività che sono idonee a mantenere e
sviluppare un armonico sviluppo fisico mentale e spirituale. Valutazione, promuovendo iniziative di carattere
culturale e, pone al centro della sua attività lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l’aggiornamento
culturale Nel settore sociale e nel tempo di non lavoro, anche attraverso specifiche iniziative editoriali. a titolo
esemplificativo e non tassativo, l’associazione per conseguire i propri scopi istituzionali, potrà svolgere le
seguenti attività: corsi, conferenze, laboratori, tavole rotonde, convegni, dibattiti, mostre. Si propone anche di
ricercare, divulgare e promuovere interventi di Protezione della natura e di salvaguardia dell’ambiente, nonché
di salvaguardia delle tradizioni dei popoli alpini. L’associazione inoltre potrà svolgere attività accessorie e
marginali che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà
sociale, nei limiti consentiti dal decreto legge 4 dicembre 1997, numero 460 e successive modificazioni e
integrazioni.

Art. 3: ASSOCIATI – DIRITTI E DOVERI
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità sociali, ne condividono gli
scopi, lo spirito e gli ideali sono associati tutti i colori quali, accettando le clausole del presente statuto,
richiedano la tessera associativa versando anticipatamente la quota stabilita. Tutti i soci hanno diritto elettorale
attivo e passivo. Le categorie di associati sono quelle dei fondatori, coloro che hanno promosso la fondazione
dell’associazione e firmato l’atto costitutivo, i diritti doveri dei fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
ordinari coloro che presentano domanda di ammissione per partecipare alla vita dell’associazione. Sostenitori,
coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell’associazione senza corrispettivo
prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura al solo fine di sostenere l’attività che la stessa promuove.
Qualora la qualifica di sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche
commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi
altra categoria di associati e onorari. Altre associazioni che condividono gli scopi attivi mediante affiliazione da
rinnovarsi annualmente. L’appartenenza a una qualsiasi categoria di associati previste dal presente statuto
attribuisce: il diritto a partecipare ad ogni attività associativa e il diritto di partecipare alle assemblee e di voto
per l’approvazione del rendiconto annuale, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto, nonché per
l’elezione di ogni carica prevista dal medesimo; il tutto senza alcuna limitazione. Controllare Inoltre
l’andamento della situazione, Come stabilito dalle leggi e dallo statuto, nonché recedere dalle cariche sociali o
dalla qualifica di socio. La qualifica di associato si assume con l’iscrizione nell’apposito libro. quanti
desiderassero divenire associati ordinari dell’associazione devono compilare l’apposito modello. Possono essere
ammessi a far parte dell’associazione tutti coloro che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli
scopi associativi; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata qualora si
ritenga il soggetto inadatto a far parte dell’associazione. È facoltà del direttivo esprimere tale veto in forma
scritta o verbale a soggetto stesso, mentre non deve essere più alcun motivo verbalizzata. Eventuale reclamo da
parte della società non ammesso ho escluso dovrà essere indirizzata è valutata dall’Assemblea generale in una
delle sue sedute. Non esistono, infine, formalità di rito per ammissione degli associati onorari. Le domande di
ammissione per i sostenitori sono esaminate ed accolte dal consiglio direttivo a maggioranza dei membri in
carica. È espressamente esclusa ogni limitazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. La quota o contributo associativo è intrasmissibile. Se non diversamente deliberato, le attività
svolte dagli associati e dagli amministratori in favore dell’associazione è effettuata a titolo gratuito e di
liberalità, risolti rimborsi spese e le indennità di trasferta. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo
restando il diritto di recesso. L’adesione all’associazione comporta:

  • Piena accettazione dello Statuto, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
  • La facoltà di utilizzare la sede dell’associazione e le sue Infrastrutture;
  • il pagamento della quota associativa annuale e della quota di contribuzione in caso
    di partecipazione alle varie attività e servizi nonché dei contributi;
  • mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e con gli organi dell’associazione;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione;
  • l’associato Può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o di indennità, dandone
    comunicazione al consiglio direttivo.
    Le prestazioni dei soci sono prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini
    istituzionali. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
    prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Possono essere rimborsate le spese
    effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente
    stabiliti dal consiglio direttivo. La perdita della qualifica di associato può venire per i seguenti motivi:
    A- mancato pagamento delle quote associative annuali equivale ad esercitare il proprio diritto di recesso;
    B- non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
    C- quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’associazione;
    D- qualora il comportamento o le attività dell’associato siano In Palese contrasto con i principi
    dell’associazione. Le espulsioni saranno decise dal consiglio direttivo senza obbligo di preavviso ed ha effetto
    immediato. È ammesso ricorso all’assemblea, e in tal caso il provvedimento di espulsione verso sospeso sino
    alla delibera assembleare.

Art. 4: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – ASSEMBLEA
Sono organi dell’associazione l’assemblea il consiglio direttivo. L’assemblea è sovrana. è costituita da tutti gli
associati, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il
voto è espresso in modo Palese. Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che
in sede straordinaria, gli associati appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto. L’assemblea
è convocata mediante affissione di apposito avviso di convocazione in bacheca, presso la sede associativa, con
almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria, nonché
con ogni forma di pubblicità che consiglio direttivo ritenga idonea al fine di garantire l’effettività del rapporto
associativo. L’assemblea straordinaria è convocata quando è necessaria quella richiesta dal consiglio direttivo o
da almeno un decimo degli associati. È ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad un altro
associato, con un numero massimo di numero 1 delega per associato. L’assemblea, sia in seduta ordinaria che
straordinaria, delibera a maggioranza Semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, la presenza
della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea è valida Qualunque sia il numero
degli intervenuti. L’assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo richieda il consiglio direttivo o un terzo
degli associati e ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. Ogni 4 anni, o quando si
rende neces-sario, delibera per il rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è
presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. Le deliberazioni
dell’assemblea sono constatate con processi verbali firmati dal presidente e dal segretario che, raccolti al libro,
sono custoditi nella sedia per poter essere liberamente consultati dagli associati. Per lo scioglimento
dell’associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti l’assemblea ordinaria è
convocata per:

  • Approvare il programma delle attività e bilancio preventivo per l’anno successivo;
  • Approvare la relazione delle attività svolte e bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  • Eleggere i componenti del consiglio direttivo previa determinazione del numero;
  • Approvare gli indirizzi e il programma proposti dal consiglio direttivo;
  • Ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  • Stabilire l’ammontare della quota sociale annuale.
    L’assemblea straordinaria viene convocata per:
  • La discussione della proposta di modifica dello Statuto;
  • Lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione. le decisioni dell’assemblea sono impegnative per tutti i
    soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Art. 5: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo e investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’associazione e, pertanto, potrà
compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni,
aprire conti correnti bancari o postali e compiere qualsiasi operazione, anche l’apertura di eventuali forme di
richiesta di anticipazione di capitali, volta al raggiungimento degli scopi dell’associazione. È composto da un
minimo di numero tre ad un massimo di numero 5 membri eletti liberamente maggioranza semplice
dell’assemblea dei soci e il consiglio nomina al suo interno il presidente, il vicepresidente è il segretario. dura in
carica un quadriennio, è revocabile e tutti i componenti possono essere rieletti. Il consiglio direttivo è
convocato tramite posta elettronica, o con altro mezzo approvato da consiglio stesso, con preavviso di almeno
tre giorni sulla data fissata. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e delibera a maggioranza semplice
con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.
Compete al consiglio direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • Fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
  • Redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente;
  • Sottoporre all’approvazione dell’assemblea bilancio preventivo e bilancio consuntivo;
  • Mettere in atto le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato
    dall’Assemblea;
  • Eleggere Il presidente è il vicepresidente;
  • Nominare il segretario è il tesoriere;
  • Accogliere le domande degli aspiranti soci over spingerle con motivazione;
  • Deliberare in merito all’esclusione dei soci;
  • Ratificare, nella prima seduta utile e, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, adottati dal
    Presidente per motivi di necessità e urgenza;
  • Stabilire l’importo delle quote associative annuali;
  • Procedere inoltre alla soluzione dei dipendenti, al conferimento di incarichi a collaboratori, consulenti,
    direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa.

Art. 6 CARICHE SOCIALI
Il presidente ha la rappresentanza legale e di potere di firma dell’associazione, Luca l’esecuzione dei deliberati
dell’assemblea e del consiglio direttivo. Il vicepresidente coadiuva il presidente in tutti i suoi compiti e in caso
di assenza o impedimento, lo sostituisce con eguale i poteri. Il segretario cura la gestione dell’associazione, cura
la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi può ricoprire l’incarico di tesoriere
punto per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri
registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • libro dei verbali del consiglio direttivo;
  • Libro dei verbali dell’assemblea generale dei soci;
  • Libro cassa.

Art. 7 PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio e le entrate sono costituite dalle quote di iscrizione e dei contributi degli associati; dei beni mobili
e immobili che diverranno proprietà dell’associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di
rendiconto; dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e tesserati in relazione alle varie attività sociali e
complementari; da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni ed altre
entrate o proventi nazionali e internazionali. Svolgimento di attività economiche e di natura commerciale,
agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria anche eventualmente offrendo servizi ai non
soci, comunque finalizzate evento degli obiettivi istituzionali. Entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, laboratori e altre attività analoghe. Per il raggiungimento del
suo scopo sociale, l’associazione può:

  • Richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari utili per il
    sostegno finanziario delle proprie finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;
  • Svolgere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare purché strumentale al
    perseguimento dei propri fini istituzionali;
  • Gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili sia immobili, creare strutture o
    utilizzare quelle esistenti sul territorio, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi di genere,
    installare collaborazioni con analoghe strutture, sostenere le attività di enti ad esso collegati o aventi le
    medesime finalità solidaristica, assumere personale è tua e ogni altra iniziativa che possa assicurare la migliore
    realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
    eventuali avanzi di gestione, i fondi, le riserve Il Capitale, non saranno mai distribuibili, Né direttamente né
    indirettamente durante la vita dell’associazione E dovranno essere destinati alle finalità istituzionali o di
    pubblica utilità Che consiglio direttivo riterrà più opportune, Salvo che la destinazione o la distribuzione non
    siano imposte dalla legge. La gestione del patrimonio affidato al consiglio direttivo il quale risponde
    direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo.

Art. 8 RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO
L’esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il 31 di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere
redatto a cura del consiglio direttivo eventi conto economico finanziario preventivo e il consuntivo da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il rendiconto economico preventivo contiene le previsioni
delle spese e dei proventi relativi all’esercizio annuale successivo ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro
il 15 marzo di ogni anno punto gli rendi conto economico contiene i proventi e le spese sostenute relative
all’anno trascorso ed è approvato dall’assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo all’esercizio di
riferimento. I rendiconti sono depositati presso la sede dell’associazione 10 giorni prima dell’assemblea possono
essere consultati da Ogni socio. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli
associati, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o
qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad enti o associazioni che perseguono
gli stessi scopi dell’associazione o a fini di utilità pubblica sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3,
comma 190.1., della legge n 662/96.

Art.10 STATUTO/REGOLAMENTI E RIMANDI
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’associazione può anche dotarsi di
regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea Per quanto non espressamente previsto
dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice civile alla legge
numero 383 del 2000, allo Statuto e dei regolamenti regionali e dall’ente a lui a cui l’associazione può essere
affiliata ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.